MUTUO - Mutuo di scopo convenzionale - Finanziamento
erogato in epoca successiva alla realizzazione dello scopo - Nullità -
Esclusione - Fondamento.
Nel
mutuo di scopo, sia esso legale o convenzionale, la destinazione delle somme
mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale,
sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste solo se
quella destinazione non sia rispettata, mentre è irrilevante che sia attuata
prima o dopo l'erogazione del finanziamento, tanto più in mancanza, specificamente
per il mutuo di scopo convenzionale cui sia collegato il cd. contratto di
ausilio, di alcune norma imperativa, dal contrasto con la quale possa derivarne
una nullità sotto quest'ultimo profilo.