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Categoria: MUTUO

Cassazione, sentenza 11 gennaio 2017, n. 506, sez. I civile

CREDITO - CREDITO FONDIARIO - Mutuo condizionato in un'operazione di credito edilizio - Mancata annotazione dell'avvenuta erogazione - Effetti - Mutamento dell'estensione dell'originaria iscrizione ipotecaria - Esclusione - Onere probatorio del creditore circa l'esistenza, l'entità e la riferibilità del credito - Sussistenza.
In tema di mutuo condizionato in un'operazione di credito edilizio, la mancata annotazione dell'avvenuta erogazione successiva all'iscrizione ipotecaria e nei limiti di essa non muta gli effetti e l'estensione dell'iscrizione ipotecaria originaria, né assume rilievo condizionante sospensivo rispetto all'originaria iscrizione. Quest'ultima, in quanto sin dall'origine pienamente costitutiva della funzione di garanzia e volta a dare grado e copertura garantistica immediata al credito futuro (purché nell'ambito quantitativo dell'avvenuta iscrizione) rimane pienamente opponibile ai terzi acquirenti dell'immobile gravato, mentre l'effetto della mancata annotazione è quello di onerare il creditore (la cui entità attuale del credito non risulti dall'annotazione) della prova dell'esistenza e dell'entità del credito stesso, nonché della sua riferibilità al titolo ed al rapporto in base al quale l'iscrizione avvenne.
CREDITO - CREDITO FONDIARIO - Disciplina dettata dall'art. 3 del d.P.R. n. 7 del 1976 - Ipoteca - Effetti - Produzione - Decorrenza - Dal momento dell'iscrizione iniziale - Affermazione - Dal momento della successiva annotazione dell'erogazione della somma mutuata - Esclusione.
In materia di credito fondiario, e con riguardo alla disciplina dettata dall'art. 3 del d.P.R. n. 7 del 1976 (riprodotta nell’art. 39 del d.lgs. n. 385 del 1993), deve ritenersi, in base ai principi generali ricavabili dall'art. 2852 c.c. in tema di ipoteca per crediti condizionali (non derogati dalla disciplina suddetta), che l’ipoteca indicata nel comma 1 del citato art. 3 – destinata a garantire un credito futuro, che nascerà a condizione dell'effettiva erogazione della somma mutuata – ha effetti e prende grado al momento dell'iniziale iscrizione e non già al momento della successiva annotazione nei registri della quietanza relativa all'erogazione della somma mutuata, annotazione che assolve ad una funzione meramente accessoria e servente rispetto all'iscrizione originaria.