MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - Contratto di mutuo
- Valutazione della natura usuraria – Norma di interpretazione autentica di cui
all’art. 1 del d.l. n. 394 del 2000 - Accertamento dell’usurarietà sopravvenuta
nel corso dell’esecuzione del contratto – Richiesta di parte - Necessità -
Conseguenze - Riduzione dell’interesse al tasso soglia di cui all’art. 2 della
l. n. 108 del 1996 – Applicabilità in relazione al segmento temporale in cui il
tasso d’interessi è risultato usurario - Sanzioni ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c.
- Inapplicabilità.
Qualora l’usurarietà del
tasso d’interessi di un mutuo, originariamente pattuito in misura legittima,
sia sopravvenuta nel corso dell’esecuzione del contratto e sia stata
tempestivamente contestata - risultando applicabile, “ratione temporis”, la
norma d’interpretazione autentica di cui all’art. 1 del d.l. n. 394 del 2000
(conv., con modif., dalla l. n. 24 del 2001) - il giudice del merito è comunque
tenuto ad accertare l’usurarietà e, per la frazione temporale nella quale il
superamento del tasso soglia sia effettivamente intervenuto, deve applicare il
tasso previsto in via normativa, secondo la rilevazione trimestrale eseguita ai
sensi dell’ art. 2 della l. n. 108 del 1996; non devono, però, applicarsi le
sanzioni civili e penali stabilite dagli art. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c.