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*Cassazione, sentenza n. 5156 16 marzo 2016, Sez. V

Imposta di registro – agevolazione prima casa – attribuzione infraquinquennale in sede di separazione e di divorzio – decadenza – non sussiste
L'attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale non costituisce una forma di alienazione dell'immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici cosiddetta "prima casa", bensì una modalità di utilizzazione dello stesso per la migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi in vista della cessazione della loro convivenza.
La decadenza dai benefici per la prima casa in caso di cessione infraquinquennale non può trovare applicazione in questi casi poiché detti atti esulano dalle ordinarie cessioni commutative e permutative sanzionate dalla Tariffa, assolvendo quegli scopi di agevolazione e tutela definiti dalla giurisprudenza costituzionale a fondamento del peculiare regime fiscale di atti "non speculativi" correlati a giudizi di separazione e divorzio.