Imposta di registro – agevolazione prima casa –
attribuzione infraquinquennale in sede di separazione e di divorzio – decadenza
– non sussiste
L'attribuzione al coniuge
della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita
nell'atto di separazione consensuale non costituisce una forma di alienazione
dell'immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici cosiddetta
"prima casa", bensì una modalità di utilizzazione dello stesso per la
migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi in vista della cessazione
della loro convivenza.
La decadenza dai benefici
per la prima casa in caso di cessione infraquinquennale non può trovare
applicazione in questi casi poiché detti atti esulano dalle ordinarie cessioni
commutative e permutative sanzionate dalla Tariffa, assolvendo quegli scopi di
agevolazione e tutela definiti dalla giurisprudenza costituzionale a fondamento
del peculiare regime fiscale di atti "non speculativi" correlati a
giudizi di separazione e divorzio.