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Cassazione, sentenza 29 gennaio 2016, n. 4064, sez. V penale

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Estensione nei confronti della società incorporante - Condizioni.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, disposto nei confronti della società incorporata, può essere esteso alla società incorporante purché si abbia riguardo alla tutela dei terzi di buona fede, estranei al reato. A tal fine occorre verificare, sul piano oggettivo, se attraverso la fusione per incorporazione, la società incorporante abbia conseguito vantaggi o, comunque, apprezzabili utilità, e su quello soggettivo, se, all'atto della fusione, essa non fosse in condizioni di buona fede, cioè se conoscesse o fosse in condizioni di conoscere, attraverso l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, che la società incorporata si era avvantaggiata del profitto derivante dai reati per i quali sia stata disposta la misura cautelare.
(Fattispecie in cui la S.C., ha annullato con rinvio la decisione di rigetto della richiesta di revoca del sequestro finalizzato alla confisca, disposto in ordine a reati di 'market abuse’, in quanto fondata unicamente sulla base dell'art. 2504 bis cod. civ.).