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Categoria: MANDATO

Cassazione, ordinanza 27 gennaio 2020, n. 1717, sez. Unite civili

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - Procura "ad litem" autenticata da notaio austriaco - Apostille - Necessità - Esclusione - Ragioni.

È valida la procura "ad litem" conferita con scrittura autenticata da notaio austriaco ancorché non munita dell'"apostille" prevista dalla Convenzione sull'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri (adottata all'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata dall'Italia con l. n. 1253 del 1966), atteso che, nei rapporti tra Italia ed Austria, trova applicazione l'art. 14 della Convenzione aggiuntiva alla Convenzione dell'Aja sulla procedura civile dell'1° marzo 1954 (firmata a Vienna il 30 giugno del 1975 e ratificata dall'Italia con l. n. 342 del 1977), il quale esclude la necessità dell'"apostille", disponendo che gli atti pubblici formati in uno dei due Stati da un tribunale, un'autorità amministrativa o un notaio e provvisti del sigillo d'ufficio, e quelli privati la cui autenticità sia attestata da un tribunale, un'autorità amministrativa o un notaio hanno il medesimo valore, quanto alla loro autenticità, di quelli formati o redatti nell'altro Stato, senza che risulti necessaria alcuna legalizzazione o formalità analoga.