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Categoria: MANDATO

Cassazione, sentenza 2 settembre 2013, n. 20051, sez. III civile

MANDATO - ACQUISTI DEL MANDATARIO - BENI IMMOBILI - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Esclusione - Fondamento.

 

In ossequio al principio di libertà delle forme, il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta, che occorre soltanto per gli atti, come la procura, che costituiscono presupposto per la realizzazione dell'effetto reale del trasferimento della proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1325, 1350, 1704 e 1705

Massime precedenti Conformi: N. 12848 del 2006

Massime precedenti Difformi: N. 1137 del 2003