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Cassazione, sentenza 27 agosto 2014, n. 18325, sez. III civile

I) RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - VOLONTARIA - CONCESSIONE - Per crediti futuri - Inammissibilità - Per crediti eventuali derivanti da rapporto già esistente - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.


Deve escludersi la possibilità di un'ipoteca per crediti meramente futuri che non hanno fondamento in un rapporto già in essere, mentre deve ammettersi, a norma dell'art. 2852 cod. civ., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali, che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, a condizione che il titolo ne individui gli estremi.
(Nella specie la S.C. ha ritenuto l'ipoteca validamente concessa, in relazione ad un contratto di mutuo fondiario, a garanzia di tutte le obbligazioni, principali ed accessorie, nascenti dallo stesso contratto, così come l'obbligazione di corrispondere la maggiorazione dovuta per il rischio cambio in riferimento ad obbligazioni in valuta estera).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2852
Massime precedenti Conformi: N. 3997 del 2000


II) RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - SPECIALITÀ ED INDIVISIBILITÀ - Specialità soggettiva - Significato.


La specialità soggettiva della ipoteca, espressamente affermata dall'art. 2809 cod. civ., indica che per la validità del vincolo ipotecario sono necessarie l'individuazione del credito garantito e la specificazione della somma dovuta e costituisce un naturale completamento del principio della determinatezza della garanzia, a significare che la legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello garantito. La specificazione della somma per la quale l'ipoteca è iscritta segna il limite della garanzia, vale a dire quello oltre il quale non opera più il diritto di prelazione, e non si identifica con l'importo del credito garantito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2809
Massime precedenti Vedi: N. 23669 del 2006