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Cassazione, sentenza 18 febbraio 2015, n. 3221, sez. II civile

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - VOLONTARIA - CONCESSIONE - Titolo legittimante l'iscrizione ipotecaria - Esistenza ed individuabilità del credito - Necessità - Limiti - Riconoscimento del debito da parte del concedente - Sufficienza.


In tema di iscrizione ipotecaria, il principio secondo cui il titolo deve essere sufficiente ed adeguato a dare contezza dell'esistenza e dell'individuabilità del credito garantito, trovando il suo fondamento nell'impossibilità di costituire un'ipoteca per debiti non attuali, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2852 cod. civ. per i crediti condizionali o per quelli che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto, non trova applicazione relativamente ad un credito riconosciuto come già esistente da colui che concede la garanzia, e rientra nei poteri esclusivamente riservati al giudice del merito apprezzare l'esistenza e la individuabilità del credito stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2809, Cod. Civ. art. 2841, Cod. Civ. art. 2852
Massime precedenti Vedi: N. 1177 del 1962, N. 686 del 1975, N. 3613 del 2004, N. 18325 del 2014