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Cassazione, ordinanza 12 febbraio 2014, n. 3163, sez. I civile

Esdebitazione – Garanzia ipotecaria – Socio illimitatamente responsabile.

 

Deve essere rimessa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione se la regola posta dall’art.184 l.fall. sia quella della esdebitazione generalizzata e incondizionata del debitore e, ove questo sia una società di persone, anche dei soci illimitatamente responsabili e se tale effetto operi anche nel caso di garanzia ipotecaria concessa dal socio su propri beni, non compresi nella procedura di concordato, a garanzia dei debiti della società.