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Cassazione, sentenza 26 marzo 2015, n. 6082, sez. III civile

GARANZIA IPOTECARIA – Surrogazione


L'efficacia dell'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 2847 c.c., cessa se l'iscrizione non sia rinnovata entro vent'anni dalla sua data, a nulla rilevando che tale termine spiri in pendenza del processo di esecuzione, a meno che non sia già stato emesso - prima della scadenza di detto termine ventennale - il decreto di trasferimento del bene ipotecato.
Qualora la surrogazione di un creditore al creditore ipotecario venga fatta valere nel processo esecutivo con intervento dopo la vendita del bene ipotecato e l'emissione del decreto di trasferimento, il creditore che si è surrogato all'originario creditore ipotecario partecipa alla distribuzione della somma ricavata in ragione del diritto di prelazione già spettante a quest'ultimo senza necessità di annotazione della vicenda modificativa ai sensi dell'art. 2843 c.c.ù