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* Cassazione, sentenza 5 febbraio 2015, n. 2075, sez. III civile

Iscrizione di ipoteca – Errori nella nota di iscrizione – Invalidità per discrepanze essenziali rispetto al titolo.


In tema di ipoteca qualora l'errore nella nota di iscrizione sia caduto (come nella fattispecie) su un elemento non essenziale e quindi non idoneo ad incidere sull’identificazione del contenuto della garanzia e la cui presenza non è fonte di invalidità della garanzia stessa, lo stesso è ovviabile con lo strumento della rettifica, che rimuove l'inserimento nella nota ipotecaria della previsione del termine inferiore a quello di legge inserita per errore rendendo chiaro anche ai terzi che l'iscrizione ipotecaria è soggetta al termine di efficacia ordinario ventennale previsto dall'art. 2847 del codice civile.