Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

* Cassazione, ordinanza 21 novembre 2017, n. 27545, sez. III civile

IPOTECA - Liberazione delle ipoteche - Rinunciare agli atti esecutivi.

 

In ossequio ai principi di correttezza e buona fede, per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento, il creditore che è stato soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi senza necessità di alcuna sollecitazione da parte del debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto, avuto riguardo allo stato della procedura pendente e ad eventuali motivi di urgenza a lui noti, sempre che l'esecutato non esiga espressamente un immediato deposito dell'atto di rinunzia.