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Cassazione, sentenza 6 febbraio 2015, n. 2229, sez. V

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE - Dichiarazione - Errori del contribuente - Emendabilità - Ammissibilità - Fondamento - Scadenza del termine per la presentazione - Irrilevanza - Ragioni.

In tema d'imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte dell'obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente. Alla correzione non osta né l'intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denunzia di successione, che non ha natura decadenziale, né l'art. 31, comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione, né l'eventuale notifica di un avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell'onere della prova in giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 23; Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 30; Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 31 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 20852 del 2007, N. 4755 del 2008

Massime precedenti Difformi: N. 11216 del 2007

Massime precedenti Vedi: N. 5361 del 2006, N. 12754 del 2011