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Cassazione, sentenza 3 dicembre 2010, n. 24570, sez. V civile

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) – Imposta di registro – Applicazione dell’imposta – Atti relativi ad operazioni soggette ad I.V.A. - Contratto preliminare di vendita di beni - Caparra confirmatoria in esso contenuta - Regime fiscale - Distinzione a seconda della funzione della caparra - Necessità - Conseguenze.


Per stabilire quale sia il regime fiscale applicabile alle somme versate a titolo di caparra confirmatoria, quando detta clausola sia contenuta in un contratto preliminare di vendita di beni, il cui definitivo sia soggetto ad I.V.A., occorre valutare - con accertamento che costituisce questione di fatto, rimessa al giudice di merito - se la caparra medesima abbia la funzione di anticipo sul prezzo, unitamente a quella di rafforzamento della garanzia o costituisca, invece, un elemento accidentale del contratto; nel primo caso la dazione di denaro, corrispondente alla caparra, rivestendo la stessa natura della corresponsione del prezzo, è assoggettata ad I.V.A. ed all'imposta di registro in misura fissa, in ossequio al principio di alternatività tra imposta di registro ed imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 40 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131; nel secondo caso, invece, avendo autonomia contrattuale rispetto al preliminare in cui è inserita, è assoggettabile, ex art. 21, comma 1, del d.p.r. n. 131 del 1986, all'imposta di registro in misura proporzionale.
Riferimenti normativi: d.p.r. 26/10/1972 n. 633 art. 6; d.p.r. 26/04/1986 n. 131 artt. 21 e 40; Cod. Civ. artt. 1351 e 1385.
Massime precedenti Vedi: n. 1320 del 2007, n. 8792 del 2009.