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Cassazione, sentenza 26 marzo 2014, n. 7067, sez. V civile

Agevolazione prima casa – trasferimento della residenza entro diciotto mesi – immobile in corso di costruzione – forza maggiore – Non sussiste.

L’agevolazione prima casa, in tutte le formulazioni succedutesi nel tempo è subordinata all’acquisto di un’unità immobiliare da destinare a propria abitazione, e postula  che l’acquirente abbia la residenza anagrafica o presti l’attività lavorativa nel Comune in cui è ubicato l’immobile ovvero che si impegni in seno all’atto d’acquisto a stabilirla nel termine di diciotto mesi. La realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo che va rispettato pure dall’acquirente di un immobile in corso di costruzione. La sussunzione dell’acquisto di un immobile in corso di costruzione nell’ambito concettuale della forza maggiore è, in sé erronea dovendo anche nel caso in esame applicarsi il principio espresso da questa stessa Corte (Cass. 14399 del 2013) secondo cui il mancato stabilimento della residenza nel termine di legge non comporta la decadenza dall’agevolazione qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore caratterizzata dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento sopravvenuto alla stipula dell’atto di acquisto. L’accertamento di tali presupposti, nel caso di specie, risulta omesso.