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Cassazione, sentenza 24 maggio 2013, n. 12928, sez. V civile

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - Finanziamento a medio e lungo termine ex art. 15 D.P.R. n. 601 del 1973 - Condizioni - Termine di durata contrattuale almeno pari a diciotto mesi - Necessità - Facoltà di risoluzione anticipata del rapporto da parte del soggetto finanziatore - Incompatibilità - Sussistenza - Ragioni.


In tema di agevolazioni tributarie per il settore creditizio e ai fini dell'applicabilità, ai sensi degli artt. 15 e 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sostitutiva delle ordinarie imposte ipotecarie alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, la durata del vincolo contrattuale, fissata "in più di diciotto mesi" dall'ultimo comma dell'art. 15, ricorre soltanto se l'assunzione del vincolo dell'operazione di finanziamento - desunta dal complesso di tutte le clausole contrattuali - superi di almeno un giorno detto periodo; pertanto, il beneficio non è applicabile alla convenzione che, come nella specie, pur prevedendo un finanziamento superiore a diciotto mesi, consenta all'azienda di credito di risolvere anticipatamente il rapporto con recesso unilaterale.
Massime precedenti Conformi: N. 11165 del 2005javascript:void(0);N. 28879 del 2008