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Cassazione, sentenza 19 dicembre 2014, n. 27075, Sez. V

Divisione – imposte di registro, ipotecaria e catastale - cessione di quota da un coerede ad un altro - masse plurime – non sussiste


In tema di imposta di registro (nonché di imposte ipotecaria e catastale), il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, comma 4, suppone doversi tener conto, ai fini della tassazione della divisione tra coeredi, del rapporto genetico tra il titolo e la massa dividenda. Ne consegue che la cessione di una quota da un coerede a un altro, non determinando acquisizione di nuovi beni alla massa dividenda, va intesa come semplice variazione di tipo soggettivo, e questo, inalterato l'oggetto della comunione, postula che, fiscalmente, la comunione sia infine considerata pur sempre unica e di origine successoria.