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Cassazione, sentenza 18 Aprile 2014, n. 9008, sez. 5 civile

I) TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - Immobile non ancora iscritto in catasto - Coeredi - Richiesta di avvalersi del criterio automatico di valutazione, con attribuzione di rendita - Successivo avviso di liquidazione - Contenuto - Importo del tributo, dati di classamento e rendita catastale - Indicazione - Necessità.

In tema di imposta sulle successioni, qualora il contribuente, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, abbia chiesto, in relazione ad immobile non ancora iscritto in catasto con attribuzione di rendita, di avvalersi del criterio automatico di valutazione ed il successivo atto di classamento non sia stato notificato all'interessato, l'avviso di liquidazione emesso dall'ufficio finanziario deve avere un contenuto tale da consentire al contribuente di controllare eventuali errori di calcolo nell'applicazione dei coefficienti e delle aliquote, e deve quindi includere, oltre all'importo del tributo, anche gli ulteriori elementi posti a base dell'imposizione ed in particolare i dati di classamento, consistenti nell'indicazione della zona censuaria, della categoria, della classe, della consistenza e della rendita.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12, Legge 13/05/1988 num. 154, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19

Massime precedenti Conformi: N. 26296 del 2005

Massime precedenti Vedi: N. 15254 del 2000, N. 7580 del 2001

II) TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - Immobili non ancora iscritti in catasto - Dichiarazione di successione - Istanza di attribuzione della rendita catastale, ai fini del criterio automatico di valutazione - Successivo avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta - Natura principale di quest'ultima - Sussistenza - Conseguenze - Interessi sulla maggiore imposta dovuta - Obbligo del contribuente - Fondamento.

In tema di imposta di successione, nel vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, qualora il contribuente, all'atto della denuncia di successione, per la determinazione del valore di un immobile, compreso nell'asse, non ancora iscritto in catasto, abbia chiesto, ai sensi dell'art. 12 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, di volersi avvalere del criterio di valutazione automatica sulla base della rendita catastale, la maggiore imposta successivamente liquidata dall'ufficio, a seguito dell'attribuzione della rendita, ha natura principale (e non complementare), ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dovendosi intendere per imposta "applicata al momento della registrazione" - per l'imposta di successione, quella liquidata dall'ufficio in base alla dichiarazione di successione - anche quella per la quale in detto momento sussista la mera individuazione concreta dei presupposti per la successiva quantificazione del tributo. Ne consegue che, sulla differenza di imposta determinata dall'ufficio a seguito dell'attribuzione della rendita catastale all'immobile, il contribuente è tenuto a corrispondere gli interessi, trattandosi pur sempre di tardivo pagamento di un'imposta che, per la sua natura di imposta principale, andava corrisposta al momento stesso della dichiarazione di successione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 44, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 42, Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147

Massime precedenti Conformi: N. 10846 del 2005

Massime precedenti Vedi: N. 13523 del 2005