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Cassazione, sentenza 15 maggio 2015, n. 9957, sez. V civile

Imposta sulle successioni e donazioni – deduzione delle passività – mutuo contratto dal de cuius per la ristrutturazione del complesso di fabbricati di s.r.l.

In base al D.lgs. n. 346 del 1990, art. 20, sono deducibili tutti i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, senza esclusione, purché sussistano le condizioni stabilite negli artt. da 21 a 24 (v. Cass. n. 24547-07). Il regime di deducibilità dei debiti dalla massa ereditaria va cioè ricostruito nel senso che tutti i debiti sono deducibili purché sussistano le condizioni e le dimostrazioni di cui agli artt. 21 e 23, mentre l'art. 22 prende in esame particolari ipotesi di non deducibilità di alcuni debiti (o di deducibilità a determinate condizioni), come quelli contratti per l'acquisto di beni o diritti non compresi nell'attivo ereditario. Consegue che, ai fini della deducibilità, non è necessario che i debiti siano stati contratti in relazione a beni di proprietà del defunto, e compresi nell'attivo ereditario, ben potendo essere deducibili anche debiti diversi da questi, ove ricorrano i presupposti indicati nelle altre norme sopra evocate.

(Nel caso di specie la Cassazione ha riconosciuto la deducibilità della passività dichiarata dallacontribuente in relazione a un mutuo fondiario contratto dal de cuius per la ristrutturazione di un complesso di fabbricati di proprietà della s.r.l. Agricola ALFA)