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Cassazione, sentenza 13 novembre 2015, n. 23225, sez. V civile

AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” – alienazione infraquinquennale in esecuzione accordi di separazione – decadenza - non sussiste

Non decade dall’agevolazione c.d. prima casa chi acquista da terzi, usufruendo dell’agevolazione prima casa ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, l'immobile adibito a casa familiare e poi cede l’immobile stesso prima del quinquennio alla moglie in attuazione degli accordi di separazione consensuale omologata, affinché resti destinata ad abitazione della prole minore affidata alla madre secondo i suddetti accordi. L’atto in questione non è infatti contrario alla ratio propria dell'agevolazione fiscale c.d. prima casa, ossia favorire l'acquisizione in proprietà della casa da destinare ad abitazione propria e quindi del proprio nucleo familiare, atteso che l’immobile continua a soddisfare la primaria esigenza della conservazione dell'habitat familiare in funzione di tutela della prole, con il solo adeguamento alla sopravvenuta cessazione della convivenza tra i coniugi.