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Cassazione, sentenza 13 novembre 2015, n. 23219, sez. V civile

AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” – alienazione infraquinquennale - riacquisto a titolo gratuito – decadenza – non sussiste – credito d’imposta

In materia di agevolazione "prima casa", il punto n. 4 della nota II-bis) della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, all'inizio, espressamente riconosce l'agevolazione sia ai trasferimenti onerosi e sia a quelli gratuiti. Laddove, il medesimo punto n. 4, in fondo, quando stabilisce che per il mantenimento dell'agevolazione debba procedersi all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, non dice diversamente, giacché, come noto, "acquisto" è sia quello oneroso che quello gratuito. Del resto, l'art. 7 della Legge n. 448/1998, che riconosce un credito d'imposta in caso di trasferimento infraquinquennale, con successivo acquisto entro l'anno, sia quando il nuovo acquisto è oneroso sia quando è gratuito, ha senso soltanto se il beneficio "prima casa" può mantenersi anche in caso l'acquisto della nuova abitazione, entro un anno dall'alienazione della prima, possa esser gratuito.