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Cassazione, sentenza 12 marzo 2014, n. 5689, sez. V civile

Agevolazione prima casa – vendita entro il quinquennio e riacquisto con atto a titolo gratuito - decadenza – non sussiste

Questa Corte ha, di recente, affermato (Cass. n. 16077 del 2013), in modo condivisibile, che "il punto n. 4 Nota 2 bis Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 cit., all'inizio, espressamente riconosce l'agevolazione sia ai trasferimenti onerosi e sia a quelli gratuiti. Laddove, il medesimo punto n. 4 Nota 2 bis Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 cit., in fondo, quando stabilisce che pel mantenimento dell'agevolazione debba procedersi "all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, non dice diversamente, giacchè, come noto, "acquisto" è sia quello oneroso che quello gratuito. Del resto, la L. n. 448 del 1998, art. 7, cit. che riconosce un credito d'imposta in caso di trasferimento infraquinquennale con successivo acquisto entro l'anno sia quando il nuovo acquisto è oneroso sia quando è gratuito, ha senso soltanto se il beneficio "prima casa" può mantenersi anche in caso l'acquisto della nuova abitazione, entro un anno dall'alienazione della prima, possa esser gratuito.