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Cassazione, ordinanza 28 gennaio 2014, n. 1735, sez. 6 - 5 civile

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE - Aliquote agevolate - Cessione di "boxes" a soggetti già proprietari di unità abitative dei quali i primi erano dichiarati come pertinenze - Aliquota del 10 per cento in luogo di quella ordinaria - Inapplicabilità - Fondamento.

In tema di IVA, nel caso in cui un box-autorimessa sia venduto con atto separato rispetto all'unità abitativa, l'aliquota ridotta, di cui al punto 21 della parte II della tabella A, allegata al d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo, utilizzabile "ratione temporis", anteriore alla modifica operata dall'art. 16, n. 4, del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243), non è applicabile in virtù della semplice dichiarazione del vincolo pertinenziale tra essi esistente, in quanto, trattandosi di un'eccezione a quella ordinaria generalmente prevista, il contribuente deve dimostrarne la ricorrenza dei relativi presupposti. Ne consegue che il cedente ha l'onere di provare che la cessione dell'unità abitativa sia avvenuta tra le stesse parti, ed in particolare col costruttore di tutto l'edificio di cui il box-autorimessa costituiva una porzione in rapporto alla predetta unità, atteso che, da un lato, i parcheggi in esubero rispetto agli spazi minimi richiesti dall'art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122, possono, nell'osservanza del vincolo di destinazione nascente da atto d'obbligo con il comune, essere alienati a terzi, e, dall'altro, che l'impresa che si sia limitata a rivendere non gode del beneficio fiscale, strumentale a favorire l'attività edilizia e non quella commerciale, meramente speculativa.

Massime precedenti Vedi: N. 7124 del 2003, N. 16664 del 2011, N. 1664 del 2012