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Cassazione, sentenza 7 giugno 2019 n. 15449, sez. V

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - Debiti della massa ereditaria - Deducibilità - Condizioni - Sistema di prove legali - Sussistenza - Prove atipiche - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Debiti verso istituti di credito - Certificato di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 346 del 1990 - Necessità e sufficienza - Fattispecie.
 

In tema di imposta sulle successioni, la deducibilità dei debiti della massa ereditaria è subordinata alle condizioni e alle dimostrazioni, integranti sistema di prova legale, prescritte dagli artt. 21 e ss. del d.lgs. n. 346 del 1990, senza potersi dare rilievo a mezzi diversi da quelli previsti dalla legge, sicché, ove si tratti di debiti verso istituti di credito, la produzione del certificato di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. cit., è necessaria anche quando vi sia riscontro in altri documenti, pur costituenti prova legale e, al tempo stesso, è sufficiente, anche in mancanza di ulteriori risultanze.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, ove, con riferimento ai debiti della massa verso istituti di credito, documentati nei suddetti certificati, era stato dato rilievo, ma solo "ad abundantiam", a quanto riportato nel piano di riparto di una procedura esecutiva promossa nei confronti del "de cuius").