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Cassazione, sentenza 30 luglio 2019 n. 20473, sez. V

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI OPERAZIONI SPECULATIVE - Plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni - Imposta sostitutiva ex art. 7 della l. n. 448 del 2001 - Presupposto - Capacità edificatoria dei terreni - Esclusione - Proprietà o possesso dei terreni - Conseguenze. 

In tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni, il presupposto dell'imposta sostitutiva dovuta, a norma dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001, per la rideterminazione del valore di tali beni non è la capacità edificatoria ma la proprietà o il possesso degli stessi, sicché, per un verso, anche quando la capacità edificatoria di due terreni rimane la stessa, l'imposta sostitutiva versata in relazione al possesso o alla proprietà di uno di essi non può valere in relazione al possesso o alla proprietà dell'altro, acquisito in sostituzione del primo, e, per un altro, i versamenti relativi al possesso o alla proprietà di tali due diversi terreni non comportano una doppia imposizione.