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Cassazione, sentenza 6 novembre 2019, n. 28559, sez. V

Imposta di registro – Tassazione per enunciazione – Presupposti.

 

Per potersi configurare l’enunciazione è necessario che nell’atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di contratto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono ad indentificarne la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sé stante. La tassazione per enunciazione, dunque, non può operare se nell’atto soggetto a registrazione siano menzionate circostanze dalle quali possa solo dedursi che esiste tra le parti il rapporto giuridico non denunciato, essendo sempre necessario che le circostanze enunciate siano idonee di per sé stesse, e quindi senza ricorrere ad elementi non contenuti nell’atto, a dare certezza di quel rapporto giuridico.