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Cassazione, sentenza 31 ottobre 2019, n. 28061, sez. V

Imposta di registro - prima casa – mancato trasferimento residenza nel Comune – inabitabilità immobile
 

La normativa vigente subordina il diritto all'agevolazione all'effettivo trasferimento della residenza nel comune in cui è sito l'immobile: i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base ai dati anagrafici, di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l'immobile senza che a tal fine possano avere rilevanza la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze dello stato civile. Nessuna valenza ostativa può riconoscersi al mancato completamento dei lavori di ristrutturazione a nulla rilevando il fatto che l'immobile sia effettivamente abitabile.