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Cassazione, ordinanza 19 giugno 2020, n. 12016, sez. V

Imposta di registro - verbale assembleare – delibera finanziamento dai soci alla società – qualificazione.
 

Per l’applicazione dell’imposta di registro ai sensi dell’art. 9 tariffa, parte prima allegata al DPR 131/1986, non si può far riferimento alla prolungata disponibilità contabile di una somma al fine di risalire al titolo giuridico in forza del quale la somma è stata acquisita dalla società. Il fatto che l'erogazione non sia stata correlata ad un aumento di capitale non consente di assumere che l'erogazione sia avvenuta a titolo di mutuo. L'erogazione di una somma da parte dei soci può infatti avvenire a titolo di mutuo (con conseguente soggezione ad imposta proporzionale di registro) o in conto di futuro aumento di capitale o in conto capitale e cioè come apporto al patrimonio (con conseguente soggezione ad imposta di registro ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 4, tariffa parte prima, allegata). L’espressa esclusione di interessi e la mancata previsione di un termine per il rimborso dell'erogazione sono elementi i quali, a fronte della normale fruttuosità (art. 1815 c.c.), e dell'altrettanto normale previsione della durata del mutuo, non inducono a qualificare il finanziamento in termini di mutuo.