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Cassazione, ordinanza 12 novembre 2021, n. 33968, sez. V

Imposta di registro agevolazione prima casa condizione sospensiva

In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa", regolate dalla disciplina previgente alle modifiche apportate dalla L. n. 2008 del 2015, art. 1, comma 55, la dichiarazione prescritta dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa allegata, art. 1, Nota II bis, comma 1, lett. c), ovvero l'impossidenza su tutto il territorio nazionale di altra abitazione già acquistata con la medesima agevolazione, deve essere effettuata nell'atto di acquisto e deve riguardare la situazione esistente in quel momento, senza che abbia rilievo, ai fini fiscali, che le parti abbiano pattuito di subordinare l'efficacia dell'acquisto alla condizione sospensiva della rivendita, entro un dato termine, dell'abitazione già appartenente all'acquirente