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Cassazione, sentenza 9 febbraio 2021, n. 3074, sez. V

Imposta di registro – imposte ipotecaria e catastale – agevolazione per gli atti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio – divisione giudiziale di comunione ordinaria tra coniugi.

L’agevolazione di cui alla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 19, si applica, nel giudizio instaurato dai coniugi, anche ai provvedimenti di divisione giudiziale dei beni, ormai in comunione ordinaria. La ratio del trattamento tributario agevolato, stabilito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art.19, va ravvisata nell'intenzione del legislatore di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale, non sottoponendo quindi a tassazione i trasferimenti patrimoniali tra i coniugi compiuti nel difficile momento della separazione e del divorzio, o in un momento ad essi successivi, lo scioglimento della comunione che insieme ai trasferimenti non è ragionevolmente indice di capacità contributiva. L'esenzione in parola riguarda dunque tutti gli atti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio, senza potersi ulteriormente giustificare la distinzione, operata dall'indirizzo giurisprudenziale pregresso, tra atti "atti relativi al procedimento di separazione o divorzio" (ai quali soltanto detto indirizzo limitava l'esenzione) e "atti stipulati in occasione. della separazione e del divorzio".