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Cassazione, sentenza 28 giugno 2016, n. 13311, sez. V civile

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - Unità immobiliari - Abitazioni di lusso - Definizione - Art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 - Portata - Coordinamento con l'art. 5.
In tema d'imposta di registro, l'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 (applicabile "ratione temporis"), ai sensi del quale devono essere considerati di lusso tutti gli immobili aventi una superficie utile complessiva maggiore di 240 metri quadrati, a nulla rilevando che si tratti di appartamenti compresi in fabbricati condominiali o di singole unità abitative, costituisce la norma base per individuare le caratteristiche di lusso riferite all'estensione della superficie dell'immobile e non è contraddetta dal precedente art. 5 del medesimo decreto, che attribuisce rilevanza alla dimensione dell'area scoperta pertinenziale solo se la o le unità immobiliari che compongono l'alloggio padronale abbiano un'area coperta di superficie complessiva superiore a 200 ma comunque inferiore a 240 metri quadrati.