Imposta successioni e donazioni – azioni titoli e
quote sociali – valore di bilancio.
La base imponibile
dell’imposta sulle successioni relativamente ad azioni, titoli e quote sociali
non può essere determinata, ove risultino valori di bilancio regolarmente
approvati, assumendo come criterio di computo distinte risultanze tratte da
documenti diversi, come nella specie l'asserito ulteriore "bilancio
infrannuale" non regolarmente redatto o non regolarmente approvato secondo
le ordinarie regole di diritto societario (artt. 2364 e 2435 c.c.). Nè può
rilevare alla stregua di "mutamenti sopravvenuti" suscettibili di
essere considerati come limite alla valorizzazione in base all'ultimo bilancio
la previsione di distribuzione di utili e dividendi, determinativa di una
riduzione delle attività imputate a riserva. È sufficiente al riguardo osservare
che l'art. 2433 c.c., comma 2, vieta, nella società per azioni, il pagamento di
dividendi se non per utili "risultanti dal bilancio regolarmente
approvato". E ciò conferma l'irrilevanza, nell'ottica delle ordinarie
regole civilistiche come anche nei riflessi che ne conseguono nel campo
fiscale, di documenti diversi tesi a legittimare un'attività distributiva del
tipo di quella evocata