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* Cassazione, sentenza 11 dicembre 2015, n. 25007, Sez. V

Imposta successioni e donazioni – azioni titoli e quote sociali – valore di bilancio.

La base imponibile dell’imposta sulle successioni relativamente ad azioni, titoli e quote sociali non può essere determinata, ove risultino valori di bilancio regolarmente approvati, assumendo come criterio di computo distinte risultanze tratte da documenti diversi, come nella specie l'asserito ulteriore "bilancio infrannuale" non regolarmente redatto o non regolarmente approvato secondo le ordinarie regole di diritto societario (artt. 2364 e 2435 c.c.). Nè può rilevare alla stregua di "mutamenti sopravvenuti" suscettibili di essere considerati come limite alla valorizzazione in base all'ultimo bilancio la previsione di distribuzione di utili e dividendi, determinativa di una riduzione delle attività imputate a riserva. È sufficiente al riguardo osservare che l'art. 2433 c.c., comma 2, vieta, nella società per azioni, il pagamento di dividendi se non per utili "risultanti dal bilancio regolarmente approvato". E ciò conferma l'irrilevanza, nell'ottica delle ordinarie regole civilistiche come anche nei riflessi che ne conseguono nel campo fiscale, di documenti diversi tesi a legittimare un'attività distributiva del tipo di quella evocata