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Corte Giustizia Unione Europea, sentenza del 2 luglio 2020, causa C- 215/19, sez. X

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (IVA) - Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) Direttiva 2006/112/CE - Prestazioni di servizi - Articolo 135, paragrafo 1, lettera l) - Esenzione dall'IVA - Locazione di beni immobili - Nozione di "bene immobile" - Esclusione - Articolo 47 - Luogo delle operazioni imponibili - Prestazioni di servizi relative a un bene immobile - Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 - Articoli 13 ter e 31 bis - Armadi per apparecchiature - Servizi di alloggiamento in un data center.
 

L'articolo 13 ter del regolamento di esecuzione individua la nozione di "beni immobili" ai fini dell'applicazione della direttiva IVA, prevedendo, in particolare ai suoi punti c) e d), che tale nozione comprende, rispettivamente, "qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori", nonché "qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio". Pertanto gli armadi per apparecchiature non costituiscono affatto parte integrante dell'immobile in cui sono installati, dal momento che quest'ultimo non sarebbe considerato, in loro assenza, strutturalmente "incompleto", e che tali armadi, essendo semplicemente fissati al suolo mediante bulloni e potendo quindi essere rimossi senza distruggere o alterare il fabbricato, non sono nemmeno installati "in modo permanente". Ne deriva che tali armadi non sembrano poter essere qualificati come beni immobili idonei a costituire oggetto di una locazione esente da IVA ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva IVA.