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Cassazione, sentenza 23 gennaio 2024, n. 2288, sez. V

Agevolazioni per i territori montani ex art. 9, d.P.R. 601/1973- Revoca per abrogazione disciplina dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 - Erronea individuazione del trattamento tributario di favore- Verifica sussistenza presupposti regime agevolativo vigente.


In tema di imposta di registro, l’agevolazione di cui all'art. 9, comma 2, d.P.R. n. 601 del 1973 è stata abrogata dall'art. 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011, ma reintrodotta dalla legge n. 232 del 2016 ed è, quindi, inapplicabile ai trasferimenti di proprietà a titolo oneroso ivi contemplati, posti in essere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, atteso che la legge n. 232 del 2016 non ha natura interpretativa, ma innovativa.

Nel caso di specie, il contribuente non ha, con il suo comportamento, dato luogo alla decadenza dall'agevolazione richiesta, ma piuttosto l'operatività dell'agevolazione invocata è stata radicalmente esclusa dall'Amministrazione finanziaria, con l'avviso di liquidazione adottato, in considerazione dell'abrogazione della relativa disciplina. Pertanto, ci troviamo in presenza di un mero errore, da parte del contribuente, nell'individuazione del regime fiscale applicabile e più precisamente nell'individuazione del beneficio fiscale vigente - beneficio fiscale, comunque, chiaramente richiesto in base all'accertamento di fatto risultante dalla sentenza impugnata. Le due diverse situazioni non presentano alcuna similitudine, atteso che la decadenza presuppone, da un lato, l'operatività iniziale del beneficio fiscale e, dall'altro, la sua perdita in conseguenza di un comportamento o di una omissione del contribuente o dell'assenza di un requisito, mentre, in caso di erronea individuazione del trattamento tributario di favore, resta da verificare il regime applicabile, che può essere quello ordinario o quello agevolato. Da tale premessa consegue che la stessa Amministrazione finanziaria, nel quantificare l'imposta dovuta, avrebbe dovuto verificare la eventuale sussistenza dei presupposti di regimi agevolati vigenti ed applicabili in base a quanto risultante, in modo evidente, dall'atto, sebbene diversi da quello indicato dal contribuente (…).