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Cassazione, sentenza 19 luglio 2022, n. 22557, sez. V

Agevolazioni per l'acquisto della prima casa - Coniugi in regime di comunione - Requisito della residenza familiare - Sussistenza - Acquisto separato o congiunto del bene stesso - Rilevanza - Esclusione.


In tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso.