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Cassazione, sentenza 19 dicembre 2019, n. 33900, sez. V

Imposta di successione - Esenzione dei beni culturali - Applicabilità alle imposte ipotecaria e catastale - Esclusione - Fondamento.

In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione dei beni culturali dall'imposta sulle successioni, prevista dagli artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 346 del 1990, non si comunica anche alle imposte ipotecaria e catastale, diversi essendo il fondamento dei tributi in questione e le ragioni dell'esenzione. Sebbene, infatti, gli artt. 2 e 10 del d.lgs. n. 347 del 1990 individuino la base imponibile dell'imposta ipotecaria e catastale mediante rinvio alla disciplina dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni, il comma 2 dell'art. 2 cit. mostra di voler assoggettare comunque a tassazione il trasferimento ("inter vivos" o "mortis causa") dei beni, facendo alternativo ricorso, in ipotesi di esenzione da una delle imposte parametro (o di sua determinazione in misura fissa), al valore virtuale che i beni vengono ad assumere nell'ambito dell'imposta parametro, indipendentemente dall'esenzione o dalla sua determinazione in maniera fissa.