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Cassazione, sentenza 13 dicembre 2023, n. 34942, sez. V

Revoca agevolazioni “prima casa” - Mandato senza rappresentanza ad alienare.


Questa Corte ha già affrontato - seppure sotto il diverso angolo visuale della imposizione dell'atto traslativo - il tema della rilevanza fiscale del mandato senza rappresentanza ad alienare un immobile, concludendo nel senso che: "Il trasferimento a titolo gratuito dell'immobile, operato dal mandante in favore del mandatario senza rappresentanza, al fine della esecuzione del mandato alla vendita, non è soggetto all'imposta sulle donazioni, in quanto non determina un definitivo arricchimento della sfera patrimoniale del mandatario, poichè lo stesso è gravato dalle obbligazioni di trasferire al terzo acquirente il bene, del quale è intestatario meramente formale, e di corrispondere al mandante il relativo prezzo, ovvero, qualora il mandato non possa essere adempiuto, da quella di retrocedere il bene al mandante" (Cass. nn. 11401-02/2019). Si tratta di principio che muove dal carattere meramente strumentale, provvisorio e fiduciario del trasferimento del cespite dal mandante al mandatario, in funzione di mera esecuzione del mandato traslativo stesso ex art. 1719 c.c.. Si osserva in sentenza come diretto debba essere il riferimento - anche e soprattutto in termini di effettiva individuabilità di una capacità contributiva rilevante ex art. 53 Cost. - alla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di imposizione degli atti costitutivi e di dotazione del trust (…).

Orbene, il richiamo alla natura meramente formale o strumentale o interinale della proprietà immobiliare istituita in capo al mandatario senza rappresentanza non può non valere - per l'evidente implicazione sistemica - anche al diverso fine qui in esame, volto alla verifica dei presupposti "prima casa" secondo la disciplina vigente ratione temporis, come sopra riportata Tariffa Parte Prima Nota II bis D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 1.

È evidente come si tratti di fattispecie diversa e non omologabile a quella esaminata da Cass. n. 17631/21, secondo cui: "In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto "prima casa", non decade dal beneficio il contribuente che, dopo avere acquistato l'immobile, concordi lo scioglimento per mutuo dissenso di una donazione, da lui effettuata prima dell'acquisto, avente ad oggetto altro immobile posto nello stesso Comune, poichè, al momento in cui compie l'acquisto, non è più proprietario del bene donato e, quindi, non rende alcuna dichiarazione mendace sulla sussistenza della condizione prevista dalla nota II bis, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 , art. 1, senza che assuma rilevanza la retroattività degli effetti della risoluzione consensuale, concordata in tale sede, in quanto valevole soltanto nei rapporti interni tra le parti, ferma comunque ogni valutazione dell'Amministrazione in termini di abuso del diritto, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 212 del 2000, art. 10-bis". Nel caso da ultimo considerato, infatti, il contribuente - al momento dell'acquisto beneficiato - non era più proprietario dell'altro immobile, in quanto donato; là dove questa condizione di impossidenza non può ravvisarsi in presenza, non già di un atto di effettiva e sostanziale dismissione qual è la donazione (e la cui risoluzione retroattiva per mutuo dissenso potrebbe fiscalmente rilevare solo in sede di abuso del diritto), bensì - come si è detto - di un atto di trasmissione meramente strumentale ed interinale, come il mandato ad alienare qui dedotto.