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Cassazione, sentenza 12 aprile 2019 n. 10378, sezioni unite civili

Rapporti tra sostituto e sostituito – solidarietà – non sussiste
 

Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 DPR 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.