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Cassazione, ordinanza 9 novembre 2021, n. 32611, sez. V civile

Imposta sulle successioni e donazioni - Presupposto - Chiamata all'eredità - Sufficienza - Successione comprendente eredità non ancora accettata - Trasmissione del diritto di accettare ex art. 479 cod. civ. - Obbligo dell'erede di pagare l'imposta Sussiste
In tema di imposta sulle successioni, presupposto dell'imposizione tributaria è la chiamata all'eredità e non già l'accettazione. Ne consegue che, allorché la successione riguardi anche l'eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta anche relativamente alla successione apertasi in precedenza a favore del suo autore, la cui delazione sia stata a lui trasmessa ai sensi dell'art. 479 cod. civ.