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Cassazione, ordinanza 9 luglio 2020, n. 14580, sez. V

IRPEF – plusvalenze immobiliari – terreno edificabile - nozione.

In tema di plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, l'assoggettamento all'imposta prevista dall'art. 81 TUIR (ora art. 67), lett. b), richiede che tale destinazione a scopo edificatorio sia prevista dallo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dalla approvazione da parte della regione e dalla adozione degli strumenti attuativi del medesimo, così come previsto dal D.L.  n.  223 del 2006, art. 36, comma 2, conv., con modif., dalla L.  n.  248 del 2006. Invece, prima della adozione della variante al PRG, non hanno rilievo gli elementi presuntivi che, ingenerando una concreta aspettativa della sua prossima adozione, siano apprezzati dalla collettività tanto da determinare un incremento del valore venale del bene, disancorato  al mero reddito dominicale risultante in catasto, perché la lettura del menzionato art.  36, non consente che possa prescindersi dalla formale adozione, da parte del competente organo comunale, di una delibera di variante che preveda la nuova destinazione.