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Cassazione, ordinanza 9 febbraio 2024, n. 3725, Sez. V

Cessione di terreno edificabile- Plusvalenza – Art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/ 2015 – Accertamento.


Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 14 settembre 2015, n. 147, esclude che l’Amministrazione possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria (Cass. 27/05/2021 n. 14760, Cass. 08/05/2019, n. 12131, Cass. 09/05/2018, n. 11063).

L’interpretazione autentica della disciplina, laddove è previsto che il maggior corrispettivo ai fini dell’imposta di registro sia stato “dichiarato, accertato o definito”, va intesa nel senso dell’irrilevanza della sua determinazione, non solo in sede di accertamento, ma anche in occasione di qualunque modalità di definizione (Cass. 09/06/2021, n. 16008).