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Cassazione, ordinanza 8 gennaio 2024, n. 619, sez. V

Rideterminazione valore terreni- Versamento imposta sostitutiva- Diniego rimborso.


Secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione, l'imposta sostitutiva pagata a seguito di rivalutazione ai sensi della l. n. 448 del 2001, art. 7, <<...è un'imposta volontaria, in quanto è frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene ... con conseguente versamento dell'imposta, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio su quella ordinaria altrimenti dovuta>> (v. Cass. n. 24057 / 2014). L’opzione fiscale in oggetto non rientra tra le dichiarazioni di scienza suscettibili di essere corrette in caso di errore, bensì tra le manifestazioni di volontà irretrattabili (salvo il caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell'art. 1428 cod. civ.), non potendo pertanto ravvisarsi i presupposti per il ricorso alla procedura del rimborso prevista dall'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non essendo configurabile un errore materiale, bensì una scelta discrezionale compiuta dal contribuente, e non ricorrendo un'ipotesi di duplicazione o inesistenza della obbligazione (cfr. Cass. n.4659/2020; Cass. n.939/2016; Cass. n. 385/2016; Cass. n.24953/2015; Cass. n. 6688/2015; Cass. n. 3410/2015).

Dunque, si deve escludere che le circostanze dedotte, relative al venir meno dell’edificabilità del suolo, siano idonee a rendere indebito il versamento dell’imposta sostitutiva, trovando questa causa necessaria e sufficiente in sé stessa, ossia nella stessa scelta liberamente operata dal contribuente di accedere alla opzione offertagli dal legislatore, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull'imposta ordinaria altrimenti probabilmente dovuta sulla plusvalenza non affrancata, ma senza che sia affatto richiesto che tale vantaggio sia effettivamente conseguito, potendo persino mancare la cessione stessa quale fattore generatore di una plusvalenza tassabile e, a fortiori, non potendo assumere rilievo la circostanza che quest'ultima risulti al momento della cessione, comunque, per qualsiasi altro motivo irrealizzabile (v. anche Cass. n.19215/2017 in un caso analogo a quello in esame).