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Cassazione, ordinanza 7 marzo 2024, n. 6172, sez. V

Plusvalenze- Cessione terreno - Irrilevanza dell’edificabilità riservata alla PA e dell’area soggetta a fascia di rispetto stradale o ferroviario.


Nella determinazione della plusvalenza ai sensi dell'art.67, TUIR, vanno assoggettate a tassazione le plusvalenze rinvenienti dall'utilizzazione del suolo a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo, non rilevando pertanto cosa e a qual fine si costruisca, venendo così in rilievo anche l'"utilizzazione edificatoria" meramente strumentale alla destinazione agricola dei terreni, così qualificati dagli strumenti urbanistici, in quanto anche in tal caso si ha possibilità di costruire sebbene osservando i relativi vincoli e limitazioni.

Non rileva invece l'edificabilità consentita esclusivamente con riferimento a strutture poste a servizio dell'utilizzazione pubblica del bene, e quindi riservata alla pubblica amministrazione, in quanto in tal caso l'area è effettivamente da considerarsi non edificatoria al fine della tassazione delle plusvalenze. Non rileva ai fini di cui all'art. 67, comma 1, lett. b) neppure l'area soggetta a fascia di rispetto stradale o ferroviario o di altra sorta che determinino l'inedificabilità assoluta.