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Cassazione, ordinanza 4 giugno 2020, n. 10564, sez. V

Imprenditore agricolo professionale - requisiti di cui al D. Lgs. n. 99 del 2004 agevolazioni fiscali.
 

Il possesso dei requisiti della qualità di imprenditore agricolo professionale deve sussistere, di   regola, al tempo in cui si pretende di godere dei benefici a tale qualità connessi. Eccezionalmente, infatti, il soggetto (persona fisica o società) che non li possegga può, in vista del godimento dei benefici fiscali, presentare una istanza di riconoscimento alla Regione che ne rilascia apposita certificazione (della proposizione dell'istanza), previa iscrizione alla gestione INPS; se entro due anni (salvo diverso termine stabilito dalla Regione) dalla presentazione dell'istanza riesce ad ottenere i requisiti di cui al D.lgs. n. 99 del 2004, art. 1, commi 1 e 3, conserverà i benefici dei quali abbia goduto, altrimenti essi saranno revocati. Senonché, almeno uno degli elementi costitutivi della qualità di imprenditore agricolo professionale, necessari per godere dei benefici fiscali ad essa connessi, deve preesistere alla loro fruizione ossia l'iscrizione del soggetto alla gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.