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Cassazione, ordinanza 30 settembre 2020, n. 20808, sez. VI - 5

IRPEF – plusvalenza – costi inerenti - cessione aree destinate all’urbanizzazione

Ai fini della determinazione della plusvalenza, l'atto con il quale l'originario proprietario dei terreni edificabili, in adempimento dell'obbligazione assunta, ceda gratuitamente al Comune la proprietà delle aree destinate all'urbanizzazione non si può considerare come un autonomo atto di liberalità, ma come adempimento dell'obbligazione già assunta nella vendita del terreno ed accettata preventivamente dall'ente con la stipula della convenzione urbanistica, e, quindi, costo successivo "inerente", ossia necessario per la realizzazione della lottizzazione. I contributi per oneri di urbanizzazione non hanno natura tributaria ma, piuttosto, costituiscono il corrispettivo di diritto pubblico, connesso al rilascio della concessione edilizia dovuto (Cons. Stato Sez. 5, 21 aprile 2006, n. 2258; Sez. 5, 6 ottobre 5816) quale partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione connesse all'edificazione, in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae (Cass. n. 11080/ 2008, 13633/2018).