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Cassazione, ordinanza 30 aprile 2020, n. 8430, sez. V

AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - Imprenditore agricolo professionale - Società agricole - Di persone e di capitale - Qualifica di IAP - Condizioni - Limitazione di cui all’art. 1, comma 3 bis, d.lgs. n. 99 del 2004 - Ambito di applicazione - Ragioni - Fenomeno del cd. IAP “itinerante” - Abusività - Riferibilità alle sole società di capitali - Fondamento.
 

Le agevolazioni tributarie previste dal d.lgs. n. 99 del 2004 in favore dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) si estendono alle società agricole a condizione che, oltre a qualificarsi come tali e ad avere ad oggetto esclusivo l'esercizio delle attività di cui all'art. 2935 c.c., almeno uno dei soci nel caso di società di persone, almeno un amministratore nel caso di società di capitali, e almeno un amministratore che sia anche socio nel caso di cooperative, possiedano detta qualifica di IAP. Conseguentemente, la limitazione dell'art. 1, comma 3 bis del decreto cit., secondo cui la qualificazione di IAP può essere apportata dall'amministratore ad una sola società, essendo volta a contrastare il fenomeno abusivo del cd. IAP "itinerante" (ove un soggetto IAP assume il ruolo di amministratore di più società), si applica solo alle società di capitali e non anche alle società di persone, rispetto alle quali la responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali gravante sul socio IAP è idonea ad arginare tale abuso.