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Cassazione, ordinanza 3 novembre 2020, n. 24422, sez. V

Imposta sulle successioni e le donazioni – trust – presupposto del tributo.

L'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta non al momento dell'istituzione del trust o in quello di dotazione patrimoniale dello stesso, fiscalmente neutri, ma semmai in seguito, al momento dell'eventuale trasferimento dei beni o dei diritti a terzi, perché solo tale atto costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost. Non si perviene a diverse conclusioni nel caso del trust liquidatorio solvendi causa. Si tratta, in questi casi, di individuare e tassare gli atti traslativi propriamente detti (che sono quelli di liquidazione del patrimonio di cui il trust sia stato dotato), non potendo assurgere ad espressione di ricchezza imponibile, l'assegnazione-dotazione di taluni beni alla liquidazione del trustee in funzione solutoria e nemmeno la ripartizione del ricavato ai beneficiari a dovuta soddisfazione dei loro crediti. Ove, infatti, si dovesse individuare, con la costituzione del trust, un effetto traslativo immediato propriamente detto, realizzato in via diretta e senza alcuna volontà di segregazione o destinazione, si dovrebbero escludere gli elementi che connotano il trust in quanto tale, ponendosi conseguentemente, non un problema di fiscalità del trust, quanto, semmai, di diversa qualificazione dell'atto compiuto, secondo l'intrinseca natura ed effetti giuridici prodotti.