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Cassazione, ordinanza 29 settembre 2022, n. 28392, sez. V

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Acquisto di terreni agricoli - Obbligo per l'imprenditore di produrre l'attestazione della qualifica di coltivatore diretto - Sussistenza - Superamento del termine di decadenza per l'adempimento - Conseguenze - Perdita del beneficio - Eccezioni - Mancata produzione non addebitabile alla propria responsabilità - Limiti.


In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, dalla l. n. 604 del 1954, ove il contribuente non adempia l'obbligo di produrre all'Ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale, non perde il diritto ai benefici qualora provi di aver operato con adeguata diligenza, richiedendo tempestivamente la certificazione in tempo utile, e che il superamento del predetto termine sia dovuto a colpa degli uffici competenti, avendo gli stessi indebitamente ritardato il rilascio della documentazione