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Cassazione, ordinanza 24 settembre 2020, n. 20132, sez. VI - 5

Imposta sulle successioni e le donazioni agevolazione c.d. prima casa –necessità di invocare l’applicazione del regime agevolativo sussiste.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione c.d. prima casa per l’imposta sulle successioni e le donazioni la situazione di fatto acquisibile dall'Amministrazione finanziaria non rileva. Il diritto all'agevolazione della casa adibita a residenza familiare spetta al titolare del beneficio solo se sussistono le condizioni di legge che devono essere comunque espressamente invocate dal richiedente. Trattasi di norma agevolativa, quindi di stretta interpretazione, ed è onere del contribuente richiedere le dette agevolazioni presentando eventualmente una dichiarazione di successione integrativa o modificativa ex art. 28 D. Lgs. n. 346 del 1990.